LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 2.
Tutela dell’utente: garanzie generali.
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1, nonché per garantire il rispetto della libertà, della dignità e della personalità degli utenti, gli enti competenti sono tenuti a:
a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite nell’ambito dei singoli servizi e presidi;
b) assicurare, secondo i principi della Costituzione, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti, che sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;
c) fornire tutte le prestazioni dovute alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;
d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni, motivatamente ed imparzialmente applicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione; in particolare rispettare le liste di attesa per l’accesso ai ricoveri ospedalieri ed alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze motivate, e rendere, di norma, disponibili le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla gravità della patologia dell’utente;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia