LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 2.
Tutela dell’utente: garanzie generali.
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1, nonché per garantire il rispetto della libertà, della dignità e della personalità degli utenti, gli enti competenti sono tenuti a:
a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite nell’ambito dei singoli servizi e presidi;
b) assicurare, secondo i principi della Costituzione, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti, che sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;
c) fornire tutte le prestazioni dovute alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;
d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni, motivatamente ed imparzialmente applicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione; in particolare rispettare le liste di attesa per l’accesso ai ricoveri ospedalieri ed alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze motivate, e rendere, di norma, disponibili le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla gravità della patologia dell’utente;
e) favorire, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alla normativa vigente, la libera scelta dell’utente in ordine alle diverse strutture sanitarie esistenti nell’ambito territoriale di competenza in grado di fornire le prestazioni richieste.
2. Il personale medico, paramedico e amministrativo deve tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l’utente, rispettando altresì le sue convinzioni religiose, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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