LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 7.
Rispetto della dignità personale.
1. Al ricoverato nelle strutture ospedaliere ed ai suoi accompagnatori, deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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