LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 8.
Opuscolo informativo.
1. Per garantire agli utenti del SSN il diritto alle informazioni sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l’attuazione della presente Legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero deve essere consegnato, a cura dell’ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili.
2. In ogni caso l’opuscolo deve contenere le informazioni su:
a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dal successivo art. 9, le modalità di erogazione delle prestazioni e di accesso alle stesse;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia