LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 10.
Informazioni sullo stato di salute.
1. Le informazioni sullo stato di salute dell’ammalato devono essere fornite dai medici solo all’ammalato o a suo familiare, o in mancanza alle persone designate dal paziente stesso, nel rispetto dei principi della deontologia professionale ed in modo comprensibile, tenuto conto del livello culturale dei destinatari delle informazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia