LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 11.
Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici - Diritto al rifiuto da parte degli utenti.
1. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.
2. Il malato ha diritto a dettare brevi informazioni da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto o quant’altro creda opportuno anche al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità in caso di errori diagnostici e terapeutici.
3. Il trattamento e le cure prescritte ai malati possono essere preceduti da informazioni fornite dai medici, se richieste.
4. Gli ammalati possono non accettare il trattamento, l’intervento o le cure che vengono loro proposte.
5. La non accettazione del trattamento, intervento o cure proposti che il medico curante ritenga indispensabili, salvo i casi di urgenza che richiedano cure immediate, deve risultare da un documento firmato dal ricoverato che attesti il suo rifiuto; se il malato rifiuta di firmare tale documento, viene redatto un processo verbale dal quale risulti il rifiuto espresso in presenza di due testimoni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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