Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 12.
Informazioni sulla degenza.
1. Il ricoverato ha diritto ad essere informato sui tempi degli accertamenti diagnostici.
2. Se la degenza in ospedale si prolunga oltre le previsioni il malato ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente.
3. Il trasferimento in altro presidio ospedaliero può avvenire solo nell’interesse del ricoverato, quando le condizioni dell’interessato lo consentano e, salvo in casi di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulle necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.