LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 13.
Informazioni al medico e all’utente.
1. Il medico curante del servizio o presidio in cui l’utente è assistito, è tenuto a consultare il medico di fiducia del paziente, quando ciò sia necessario per acquisire elementi di conoscenza utili alla formulazione delle diagnosi ed alla prescrizione delle cure; il medico di fiducia è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia