LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 14.
Riservatezza sui dati dei ricoverati.
1. Fermo restando l’obbligo della riservatezza a cui sono tenuti gli addetti ai servizi sanitari, i degenti o per i minori gli esercenti la potestà familiare, possono chiedere che nessuna indicazione venga data per telefono o per altro mezzo sulla loro presenza in ospedale o sullo stato di salute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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