LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 16.
Visita ai ricoverati.
1. I malati hanno diritto di non ricevere visitatori sgraditi; a tal fine i malati possono chiedere al personale addetto al reparto di allontanare determinate persone da essi indicate.
2. Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari pubblici o privati; se di età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.
2 bis. I familiari dei pazienti di età superiore ai sessantacinque anni sono autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita (2) .
3. Le associazioni e gli enti che inviano visitatori per qualsiasi scopo presso i malati devono procurarsi preventivamente l’autorizzazione dell’amministrazione.
4. Nessuna somma di denaro può essere percepita dal personale ospedaliero a titolo di gratificazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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