LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 22.
Adeguamento delle strutture.
1. Al fine di realizzare condizioni ambientali rispettose della dignità e della riservatezza personale e adatte allo svolgimento delle normali attività di relazione dei pazienti, ogni ERSZ predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi riservati al ricoverato.
2. Nell’ambito della programmazione regionale sanitaria sono determinati i criteri e le modalità da osservarsi nella costruzione e nell’adeguamento delle strutture edilizie che ospitino presidi ambulatoriali, ospedalieri e di spedalità diurna per le finalità di cui al presente articolo; a tal fine sono altresì determinate apposite risorse da destinare al sostegno di tali iniziative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia