LEGGE REGIONALE
16 settembre 1988
, N. 48
Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48
Art. 23.
Convenzioni con le associazioni di volontariato.
1. Presso i singoli presidi è utilizzato, per i fini di cui alla presente Legge, l’apporto delle associazioni di volontariato, comunque denominate aventi finalità di assistenza ai malati e loro familiari, sulla base di convenzioni stipulate in conformità agli schemi-tipo approvati dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia