LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , N. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)

(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2

Art. 3.
1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. È vietato l’uso di materiali esplosivi nonché l’uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 1108/1988. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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