LEGGE REGIONALE
10 gennaio 1989
, N. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)
(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2
Art. 3.
1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia