LEGGE REGIONALE
10 gennaio 1989
, N. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)
(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2
Art. 5.
1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza. (2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia