LEGGE REGIONALE
10 gennaio 1989
, N. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)
(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2
Art. 6.
1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia