LEGGE REGIONALE
10 gennaio 1989
, N. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)
(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2
Art. 9.
1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l’irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
b) per l’uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell’articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell’ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia