LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 5.
Campo di applicazione.
1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia