LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 5.
Campo di applicazione.
1. Le norme della presente Legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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