LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 7.
Organismo tecnico-scientifico.
1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell’ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell’allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del dirigente della competente struttura regionale e composto da:(1)
2. L’organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.
3. Le funzioni di coordinatore dell’organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
4. L’organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall’applicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla Legge stessa, ai fini dell’attività di orientamento e d’indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia