LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 18.
Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge un’indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. Entro l’anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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