LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 20.
Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione.
1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall’allegato, nel caso di:
2. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto al n. 6.6 dell’allegato, le autorizzazione e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell’allegato, nel caso di:
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’allegato, idoenee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia