LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 24.
Sanzioni.
1. L’inosservanza delle norme della presente Legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all’art. 8, primo comma, lettera c) della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 , cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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