LEGGE REGIONALE
20 febbraio 1989
, N. 6
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6
Art. 32.
Interventi informativi, educativi e di aggiornamento.
1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:
a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente Legge Regionale;
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:
a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia