LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 32.
Interventi informativi, educativi e di aggiornamento.
1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:
a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente Legge Regionale;
c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d’uso dell’ambiente da parte dei cittadini;
d) sollecitare l’adeguamento e l’integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della Legge.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:
a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;
b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall’applicazione della presente Legge;
c) indagini e raccolta dati.(10)
3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente, sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.
4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausilii, anche tramite l’indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.
NOTE:
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 76. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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