LEGGE REGIONALE
5 giugno 1989
, N. 20
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20
Art. 3.
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva secondo linee guida definite dalla Giunta regionale progetti di attività di cooperazione elaborati: (2)
a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di associazioni, fondazioni e di altri soggetti.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia