LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989 , N. 20

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20

Art. 7.
Premio per la pace.(7)
1. La Regione può assegnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace.(8)
2. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del premio.(9)
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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