LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 1.
Obiettivi.
1. In applicazione dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 , e secondo quanto previsto dagli artt. 117 e 45 della Costituzione, la regione, in conformità agli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare:
a) la ricerca, l’assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali;
c) la realizzazione di insediamenti mediante l’apprestamento di aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici;
d) gli investimenti socio-economici, agevolando i relativi finanziamenti ed in particolare l’accesso al credito;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia