LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 8.
1. La regione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi consortili all’interno di aree attrezzate per gli insediamenti artigiani o, al di fuori di tali aree, in aree oggetto di strumenti esecutivi del piano regolatore generale o in fabbricati a destinazione produttiva inattivi o comunque da recuperare, concede a consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane e miste, nonché ad apposite società di intervento costituite ai sensi del quarto e quinto comma dell’art. 3 della L.R. 33/81, contributi in conto capitale.
2. I contributi di cui al precedente primo comma sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile ed erogati in conformità ai criteri e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione di cui ai successivi artt. 35 e 36.
3. È esclusa dal computo della spesa ammessa la quota di investimenti che beneficia del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia