LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 14.
Concessione di contributi.
1. La regione, per incentivare l’adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell’ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l’inquinamento ambientale.
2. Ai consorzi, alle società consortili costituite fra imprese artigiane ed alle società di intervento che si occupino dello stoccaggio e del trattamento di reflui e scarti di lavorazione sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle strutture e degli impianti necessari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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