LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 15.
Agevolazioni all’"export".
1. Per agevolare l’introduzione dei prodotti artigiani sui mercati esteri, la regione assegna a Finlombarda S.p.A. e alle forme associative artigiane di cui all’art. 3 della L.R. 16 dicembre 1989, n. 73, previa stipula di convenzione, approvata dalla Giunta Regionale in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Regionale nella deliberazione di cui al successivo art. 35 e sentito il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 34 e sottoscritta dal Presidente della Giunta o dall’Assessore all’industria, ed artigianato, se delegato, un contributo per l’attuazione e la realizzazione di specifici programmi di intervento.
2. I programmi di cui al precedente primo comma si riferiscono in particolare a:
a) studi di mercato;
b) dimostrazioni e pubblicità, nonché a costituzione di campionari e di depositi;
c) rappresentanze permanenti all’estero;
d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero;(9)
e) abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al 50%, dovuti a fronte di esportazioni.
3. I contributi regionali di cui al precedente comma sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le imprese artigiane, singole o associate, che aderiscono ad un consorzio export, costituito ai sensi delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 e 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e convenzionato con la regione, possono beneficiare di un contributo al massimo pari alla quota associativa annuale.
5. I contributi previsti ai precedenti commi saranno assegnati ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite ai successivi artt. 35 e 36.
5 bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.(10)
5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”).(11)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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