LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 17.
Presenza nei mercati esteri.
1. La regione può organizzare direttamente e/o in collaborazione con l’Istituto del Commercio per l’estero (ICE) la partecipazione collettiva, all’estero, di imprese artigiane della Lombardia a manifestazioni fieristiche ed espositive, altamente qualificate, concedendo contributi volti a coprire il costo dei relativi spazi espositivi.
2. La regione può inoltre promuovere per ragioni di studio e documentazione, anche in collaborazione con l’Istituto del Commercio per l’estero (ICE), delegazioni all’estero di operatori economici artigiani, concorrendo in tutto o in parte agli oneri relativi; nonché assumersi incarico le spese derivanti dall’ospitalità di delegazioni di Stati esteri che operino in regime di reciprocità.
3. La regione può svolgere le iniziative di cui ai precedenti commi anche in collaborazione con le Camere di Commercio Lombarde e loro organismi regionali.
4. I rapporti tra la regione e l’istituto del commercio per l’estero sono regolati da apposita convenzione avente le caratteristiche fissate nell’ambito della deliberazione consiliare di cui al successivo art. 35.
Tale convenzione, approvata dalla Giunta Regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 34, è sottoscritta dal presidente della stessa o dall’assessore competente, se delegato.
Tale convenzione, approvata dalla Giunta Regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 34, è sottoscritta dal presidente della stessa o dall’assessore competente, se delegato.
5. Per quanto riguarda le CCIAA e per esse, se delegata, l’Unioncamere della Lombardia, i rapporti sono regolamentati nell’ambito della convenzione prevista all’art. 15 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.
6. È fatta salva la preventiva intesa con il Governo della Repubblica nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 616/77.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia