LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 21.
Contributi al fondo consortile o al capitale sociale.
1. I contributi regionali, di cui alla lett. b) del precedente art. 19, sono determinati e concessi, nel caso di nuovi consorzi o società consortili, all’atto della costituzione, oppure, nel caso di consorzi e società consortili preesistenti, all’atto dell’aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in base ai criteri e secondo le procedure stabiliti dalle deliberazioni di cui ai successivi artt. 35 e 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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