LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 25.
Contratti di formazione-lavoro.
1. La Giunta Regionale, a norma della legislazione statale vigente e della L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, d’intesa con l’ente lombardo bilaterale artigiano (ELBA) e/o enti delegati dalle associazioni sindacali dell’artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale, predispone interventi per la formazione teorica di giovani assunti con contratto di formazione-lavoro dalle imprese artigiane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia