LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 34.
Osservatorio economico regionale dell’artigianato.
1. È istituito presso la Giunta Regionale - Settore industria e artigianato l’osservatorio economico regionale dell’artigianato.
2. Ad esso compete l’analisi e lo studio dei dati e delle problematiche relativi all’artigianato lombardo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, ed il ricorso all’informatizzazione.
3. L’osservatorio economico regionale attua altresì le direttive dell’osservatorio economico nazionale dell’artigianato inerenti al sistema nazionale di informatizzazione del comparto.
4. L’osservatorio può infine, se autorizzato dalla Giunta Regionale, provvedere a particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di istituzioni e realtà associative che ne abbiano titolo.
5. All’osservatorio economico regionale sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico presieduto dall’assessore competente e composto da:
f) nove esperti con comprovata qualificazione in:
di cui quattro designati dalla Giunta Regionale, quattro designati dalle associazioni sindacali dell’artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e uno designato dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
6. Il comitato tecnico-scientifico, oltre ai casi previsti dal sesto comma del precedente art. 6, al primo comma del precedente art. 15, al quarto comma del precedente art. 17, al sesto comma del precedente art. 18, su richiesta del Settore industria e artigianato, esprime anche pareri operativi sotto il profilo socio-economico mirati al raggiungimento degli obiettivi, previsti dal precedente art. 1, nonché sui programmi attuativi di cui alla deliberazione del successivo art. 36.
7. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta Regionale e dura in carica un triennio. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del servizio competente.
8. Per l’espletamento delle attività previste al precedente secondo comma la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare con l’I.Re.R. una specifica convenzione nella quale vengono individuati e valutati:
b) l’apporto delle società regionali e degli enti coinvolti nella predisposizione ed attuazione delle iniziative di cui alla precedente lett. a);
9. La convenzione è sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore competente se delegato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia