Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro
(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 21 Marzo 1991 )
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Allegati
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 1. – Ambito, contenuti, elaborati del piano.
1) Il PTC del parco del Monte Barro ha natura ed effetti di piano territoriale regionale, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 15 aprile 1975 n. 51 ed è approvato con i contenuti di cui alle leggi regionali 27 gennaio 1977 n. 9, 27 luglio 1977 n. 33, 27 maggio 1985 n. 57 come modificata dalla L.R. 12 settembre 1986 n. 54.
A) Tavole di piano:
Tav/1: inquadramento regionale - Stralcio del piano generale delle aree protette
Tav/2: stato di fatto - Accessibilità
Tav/3: inquadramento territoriale - Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti nell’area interessata dal parco
Tav/4: traforo del Monte Barro
Tav/5: scala 1:5.000 stato di fatto - Vincoli
Tav/6: scala 1:25.000 stato di fatto - Vincoli
Tav/7: stato di fatto - Struttura geologica del Monte Barro
Tav/8: colture boschive principali
Tav/9: luoghi/testimonianze storiche e naturalistiche di rilievo - toponomastica tradizionale
Tav/10: urbanizzazioni e cave all’interno del parco
Tav/11: scala 1:5.000 zonizzazione
Tav/12: scala 1:1.000 zonizzazione eremo
Tav/13: regolamentazione della caccia e vincolo venatorio
Tav/14: indicazione aree e beni da acquisire
B) Norme tecniche di attuazione
Criteri specifici di tutela inerenti le singole zone relativamente agli aspetti paesistico-culturali (allegato A)
Elenco nuclei abitati numerati (allegato B).
Art. 2. – Effetti del piano.
I - Prevalenza sulla pianificazione territoriale e comunale
1) Le previsioni urbanistiche del PTC del parco sono immediatamente efficaci e vincolanti per chiunque, prevalgono rispetto alla pianificazione territoriale di livello comunale, sono recepite di diritto dagli strumenti urbanistici comunali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute
II - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1) I comuni consorziati, limitatamente ai territori compresi nel piano del parco, devono, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del PTC del parco, recepire, nel proprio strumento urbanistico generale, le previsioni immediatamente prevalenti.
2) I comuni medesimi, entro due anni dall’entrata in vigore del PTC del parco, devono provvedere all’adozione di variante di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi dettati nel presente PTC, ai sensi dell’art. 18 quinto comma L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
III - Indirizzi per la pianificazione comunale
In sede di adozione o revisione degli strumenti urbanistici generali i comuni, per le aree esterne al parco, debbono coordinare le proprie previsioni urbanistiche secondo i seguenti indirizzi:
1) le attività industriali, con esclusione dell’artigianato non nocivo all’igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso a esigenze che non possono diversamente essere soddisfatte, devono essere collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;
2) nelle aree e negli edifici limitrofi al perimetro del parco e, in particolare nel raggio di 300 metri dal perimetro medesimo, non potranno essere realizzati nuovi capannoni o edifici industriali, artigianali o industriali per lo svolgimento di attività nocive o insalubri;
3) l’aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
4) nelle norme di piano dovranno essere inserite disposizioni particolari concernenti le modalità d’uso e la manutenzione di parchi e giardini privati da porsi a carico dei proprietari;
5) dovranno, altresì, essere definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di perimetrazione al parco, gli accessi al parco, la continuità delle piste ciclabili.
Art. 3. – Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano.
Sono strumenti e provvedimenti attuativi del PTC:
a) i piani di settore;
b) i piani delle riserve;
c) i regolamenti d’uso;
d) il piano di gestione;
e) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del consorzio e degli enti consorziali;
f) gli interventi esecutivi consorziali;
g) i pareri obbligatori;
h) le autorizzazioni e le concessioni, nei casi previsti dal presente PTC.
I - Piani di settore
1) il consorzio predispone piani di attuazione per settori funzionali.
2) I settori funzionali, per i quali vengono predisposti tali piani sono:
a) tutela e miglioramento di boschi; rimboschimenti; vegetazione spontanea; conservazione del suolo e riordinamento della utilizzazione dei pascoli;
b) tutela dagli incendi boschivi;
c) tutela della fauna;
d) recupero ambientale delle aree degradate dall’attività estrattiva;
e) valorizzazione del patrimonio di interesse storico ambientale;
f) tutela delle zone archeologiche;
g) definizione dei sistemi di attrezzature per il tempo libero e l’uso sociale del parco, accessi al parco, percorsi pedonali, ciclabili, equestri, parcheggi, punti di ristoro e di svago. In attesa dell’adozione del presente piano di settore l’ente gestore provvede direttamente a regolare l’esecuzione in accordo con le previsioni del presente piano al fine di limitare gli effetti negativi del calpestio e del disturbo antropico;
h) piano di settore delle aree per servizi pubblici destinati a parco gioco e sport;
i) piano di settore agricolo.
3) Il consorzio può approvare piani per settori anche più limitati rispetto a quelli indicati.
4) Il consorzio potrà adottare piani anche per settori diversi rispetto a quelli indicati; in tal caso l’approvazione dei piani stessi è di competenza della giunta regionale.
5) Il piano di settore è adottato dall’assemblea del consorzio, quindi pubblicato per 30 giorni consecutivi, mediante deposito presso la segreteria del consorzio, la quale ne trasmette copia agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico. L’avviso di deposito è pubblicato sul FAL della provincia, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, nonché affisso all’albo dei comuni ed enti consorziati.
6) Nei trenta giorni successivi al deposito, gli enti e i privati possono presentare le proprie osservazioni.
7) Tranne che nei casi, di cui al precedente punto 4), il piano è approvato dall’assemblea con le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento di osservazioni.
8) Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all’albo consortile della deliberazione definitiva di approvazione, ed è trasmesso in copia entro 20 giorni alla giunta regionale.
9) Nei casi di cui al precedente punto 4), il piano adottato, le relative osservazioni e le controdeduzioni del consorzio sono trasmesse, per l’approvazione, alla giunta regionale, che provvede entro 180 giorni dal ricevimento del piano stesso e di tutti i relativi allegati.
10) Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore e fino a quella dell’approvazione del piano stesso e comunque per non oltre tre anni è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni di piano.
11) Il piano di settore per la tutela e il miglioramento dei boschi, rimboschimenti, conservazione del suolo e riordinamento dell’utilizzazione dei pascoli sostituisce i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dal titolo V della L.R. 5 aprile 1976 n. 8, assumendone i contenuti.
12) Il piano di settore di cui al precedente comma è approvato ai sensi dell’art. 19, terzo comma, L.R. 5 aprile 1976 n. 8.
II - Piani delle riserve
1) Il consorzio gestisce le riserve naturali del parco in conformità a quanto previsto dal titolo V – capo I – L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
In particolare il consorzio elabora i piani delle riserve ed i relativi programmi di gestione ai sensi dell’art. 14 L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
I piani di gestione delle riserve sono adottati, con le procedure di cui al precedente paragrafo I, punti 5), 7), e 8), dall’ente gestore entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed approvato con deliberazione della giunta regionale.
Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di gestione e fino a quella di approvazione del piano stesso, da parte della giunta regionale, è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni di piano.
I piani delle riserve dovranno essere preceduti da studi interdisciplinari basati sull’analisi dettagliata delle componenti dell’ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive.
2) I piani di ciascuna riserva saranno costituiti dai seguenti elaborati:
a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredati dalle relative carte tematiche;
b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del settore, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:2.000 ed in numero adeguato per riprodurre l’assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l’efficacia e il rispetto dei nuovi contenuti;
d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;
e) un programma di interventi determinati nel tempo con l’indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.
3) I piani delle riserve sostituiscono, per le rispettive zone, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d’uso, assumendone i contenuti.
4) Nelle more dell’approvazione dei piani delle riserve, le previsioni dei piani di settore, relative a tali zone, sono subordinate ad approvazione della giunta regionale.
III - Piano di gestione
1) Per l’attuazione delle previsioni del piano territoriale, il consorzio propone, con deliberazione dell’assemblea, alla giunta regionale, un piano di gestione avente i contenuti di cui all’art. 17, settimo comma della L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
2) Il piano ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.
3) Il piano ed i suoi programmi attuativi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico del consorzio, degli enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento.
IV - Regolamento d’uso
1) I regolamenti per l’uso del territorio e dei beni ed i regolamenti per la gestione dei servizi, sono approvati dall’assemblea.
2) I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni, da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell’organo regionale, all’albo del consorzio.
I regolamenti sono, altresì, pubblicati agli albi pretori dei comuni consorziati.
3) Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla giunta regionale.
V - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
1) Gli interventi esecutivi del consorzio sono approvati dall’assemblea.
2) Ove gli interventi esecutivi comportino l’espropriazione o l’occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
3) Gli interventi esecutivi degli enti consorziati, all’interno del territorio del parco, sono sottoposti al preventivo parere del consorzio, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.
VI - Pareri obbligatori
1) Sono sottoposti a parere obbligatorio del consorzio i seguenti atti e provvedimenti:
a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;
b) concessioni ed autorizzazioni edilizie comunali per nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo di edifici interessanti aree ubicate all’interno del perimetro del parco;
2) Per le opere pubbliche di interesse statale che interessino il territorio del parco, la regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, terzo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, acquisisce il parere del comune competente per territorio e del consorzio del parco, secondo le procedure previste dal successivo art. 4.
VII - Convenzioni
Il consorzio può attuare le previsioni di piano mediante convenzioni regolanti l’uso e la gestione di aree di proprietà consortile in cui vengono svolte attività di pubblico interesse.
VIII - Garanzie
1) In caso di attività convenzionata il consorzio può richiedere presentazione di idonee garanzie, in ordine ai lavori di recupero ambientale e in genere alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti del consorzio.
Art. 4. – Opere statali e di interesse statale.
1. Per l’espressione delle intese di cui all’art. 81, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le opere pubbliche statali e d’interesse statale, in particolare per il traforo del Monte Barro, la regione, ai fini della tutela dei valori naturali e paesaggistici, acquisisce da parte delle amministrazioni e degli enti interessati le informazioni atte a consentire la valutazione delle interferenze ambientali prodotte dagli interventi, nonché quelle concernenti le misure dirette ad annullare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente.
2. Nell’ambito della procedura di cui al precedente comma la regione trasmette tempestivamente all’ente gestore ogni elemento e informazione utili ai fini dell’acquisizione di un parere dell’ente stesso.
3. L’ente gestore trasmette il parere alla regione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine, il parere s’intende favorevole.
Art. 5. – Norme di salvaguardia ambientale e paesistica.
1) La progettazione e l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona del parco, di cui alle successive norme del presente PTC, devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesistici propri del parco, tenendo conto della predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato.
2) Nel rilascio, in via di subdelega, delle autorizzazioni ex art. 7 legge 29 giugno 1939 n. 1497, il sindaco dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente PTC ed ai criteri indicati al precedente primo comma, nonché alle specifiche norme di zona ed ai criteri di tutela e fruizioni indicati nell’allegato A delle presenti NTA.
3) È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi; sono comunque fatti salvi gli interventi finalizzati al recupero delle aree degradate di cui al successivo art. 21 secondo le modalità stabilite dal relativo piano di settore.
4) È vietata l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.
Art. 6. – Attività estrattiva o di cava e movimenti di terra.
1) In tutto il territorio del parco non è ammessa l’apertura di nuove cave, nonché l’estrazione di inerti di qualsiasi natura e l’esercizio di attività che determinino modifiche sostanziali della morfologia del suolo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 per le zone degradate da attività estrattive.
2) Sono comunque consentiti gli scavi per scopi scientifici di carattere archeologico e i piccoli movimenti di terra, connessi allo svolgimento di attività agricole o forestali; entrambi gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione del consorzio del parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità competenti in materia, in base alla vigente legislazione.
Art. 7. – Acquisizione ed indennizzi.
1) Le aree e gli edifici per i quali il PTC del parco, nonché gli strumenti e i provvedimenti attuativi del PTC stesso impongono limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione sono acquisiti dalla regione, dal consorzio, dalla provincia o dai comuni, entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente piano, ovvero entro il termine previsto dallo strumento o provvedimento attuativo. L’ente pubblico non procedrà all’acquisizione qualora, a mezzo di convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, il proprietario si obblighi alla conservazione dell’ambiente e della vegetazione e consenta, quando prevista, l’accessibilità pubblica, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi.
La convenzione potrà prevedere, in favore del privato, contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano.
2) Le indennità di espropriazione sono corrisposte nelle misure e nelle modalità previste dalla legge.
3) Ai sensi dell’art. 17, comma quarto, legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 sono individuati nella tavola n. 15 le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione ove non si raggiunga un accordo tra le parti da regolare mediante convenzione, di cui al precedente primo comma. Tali aree e beni sono stati individuati per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco qui di seguito specificate:
a) ricerca storico-archeologica nella zona “Parco naturale archeologico dei prati dei Barra”;
b) allestimento museo attività di aucupio e tutela patrimonio di architettura vegetale in località Costa Perla;
c) uso sociale del parco in Piana S. Michele;
d) uso sociale del parco: così detta “cava nuova” in località PAV - Porto;
e) allestimento giardino naturalistico in cava del Buffa;
f) allestimento giardino botanico in località Giardinetto;
g) attività culturali: chiesa di S. Michele;
h) attività culturali: teatro all’aperto, nei pressi della località Pian Sciresa;
i) allestimento museo attività agricole: all’interno del vecchio nucleo di Camporeso.
Art. 8. – Criteri per la gestione faunistica
I - Piano di settore faunistico
La difesa e la gestione della fauna selvatica del parco è attribuita al consorzio, il quale la esercita secondo le indicazioni contenute nel presente piano territoriale e nel piano di settore faunistico, che dovrà essere predisposto avvalendosi della collaborazione della provincia, delle associazioni venatorie e protezionistiche ed approvato entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale.
Il piano territoriale individua, su apposito elaborato, il perimetro dell’area all’interno della quale l’esercizio venatorio è vietato.
II - Contenuti del piano di settore faunistico
1) Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell’avifauna migratoria.
2) Il piano di settore faunistico in particolare:
a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio a parco attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l’analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
b) prevede l’acquisizione permanente, d’intesa con la provincia, di dati inerenti gli abbattimenti, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;
c) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
d) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura di fauna selvatica, d’intesa con la provincia e secondo le modalità e le procedure fissate dalla L.R. 47/78, così come modificata dalla L.R. 41/88;
e) può proporre agli enti competenti, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 6 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, così come modificato dalla L.R. 41/88, l’individuazione di aree idonee alla costituzione di istituti venatori o che per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna selvatica debbano essere precluse, anche temporaneamente, all’esercizio della caccia. La gestione degli istituti venatori è affidata al consorzio, che la eserciterà d’intesa con la provincia. Il consorzio potrà avvalersi del concorso delle associazioni venatorie e protezionistiche, anche mediante la creazione di appositi organismi di gestione, sempre nel quadro delle previsioni della L.R. 47/78, così come modificata dalla L.R. 41/88;
f) indica le modalità e i termini per il progressivo adeguamento del numero e della localizzazione degli appostamenti fissi esistenti, in funzione delle esigenze di protezione dell’avifauna;
g) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l’ausilio di tecnici esperti, i danni arreca ti dalla selvaggina;
h) stabilisce eventuali restrizioni al calendario venatorio e al punteggio venatorio della caccia nel parco.
3) Nelle more di approvazione del piano di settore faunistico si applicano, su tutto il territorio del parco, le seguenti norme:
a) Gli interventi di ripopolamento, reintroduzione o introduzione di specie a fini venatori dovranno essere effettuati previo parere del consorzio.
b) In accordo col disposto dell’art. 19 della L.R. 47/78 così come modificato dalla L.R. 41/88, le immissioni di selvaggina devono essere effettuate con specie autoctone e nei periodi durante i quali è vietata la caccia.
c) Sono vietati nuovi impianti di appostamenti fissi.
d) È vietata l’uccellagione anche a fini scientifici, con l’esclusione delle attività necessarie al funzionamento del centro faunistico.
e) Nelle aree boscate e nelle riserve del Faè e del Roccolo di Costa Perla, salva specifica autorizzazione rilasciata dal consorzio del parco e motivata da fini di studio, di controllo delle operazioni venatorie o da ragioni connesse allo svolgimento della pastorizia, è vietata l’introduzione di cani se non al guinzaglio.
Art. 9. – Viabilità, circolazione, percorsi.
1) La realizzazione di parcheggi, di nuove strade pubbliche o private, nonché l’ampliamento o modificazione di quelle esistenti, ove consentito, è soggetta a preventivo parere del consorzio che, nella valutazione del progetto, dovrà esprimersi con riguardo a:
a) l’inserimento dell’opera nel contesto del territorio verificando che il tracciato e le soluzioni progettuali comportino il migliore inserimento nell’ambiente circostante;
b) il collegamento e gli attraversamenti con i percorsi ciclabili o pedonali o equestri;
c) il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l’accesso veicolare alle aree verdi latistanti ed ai percorsi pedonali o ciclabili;
d) le particolari cautele per la riduzione dell’effetto di barriera dell’opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di collegamento ciclo-pedonale tra le diverse parti del parco.
2) La viabilità di accesso alle zone del parco da definirsi nell’apposito piano di settore, dovrà essere attrezzata con idonei parcheggi nei punti di maggiore accessibilità ai percorsi pedonali.
La pavimentazione dovrà essere preferibilmente di tipo permeabile al fine di permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso.
I parcheggi dovranno essere piantumati all’interno e al contorno e ricavati mantenendo il più possibile l’assetto naturale del terreno.
3) I sentieri ed i percorsi pedonali da definirsi nell’apposito piano di settore, debbono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dell’ente proprietario. La pavimentazione dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. I percorsi ciclabili ed equestri dovranno essere, nei limiti del possibile, separati dal traffico veicolare.
Art. 10. – Vigilanza e sanzioni
I) Vigilanza
1) Nel territorio del parco la vigilanza su tutti gli interventi privati o pubblici è esercitata ai sensi dell’art. 26 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86, dal presidente del consorzio, che ne riferisce al consiglio direttivo.
2) Il presidente del consorzio si avvale, per l’esercizio della vigilanza, dei guardiaparco consortili, delle guardie ecologiche volontarie e dei tecnici del consorzio incaricati. Collaborano con il presidente del consorzio, senza vincoli di subordinazione, nell’ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della regione, della provincia e dei comuni.
II) Repressione degli interventi abusivi
1) Il presidente del consorzio ordina la sospensione cautelativa di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d’uso.
2) Il presidente del consorzio ordina, altresì, con esclusione dei provvedimenti di carattere urbanistico ed edilizio, la sospensione cautelativa di ogni intervento, per il quale, ai sensi di legge, o per disposizioni delle norme di piano territoriale, di piano di settore o di regolamento d’uso, occorra intervento convenzionato, parere, autorizzazione, concessione del consorzio, quando risulti che l’esecutore dell’intervento non agisca in base a provvedimento emesso dal consorzio o sul quale il consorzio abbia espresso parere, ovvero quando risulti che l’esecutore dell’intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento emesso.
3) Gli effetti dell’ordinanza cessano ove, entro sessanta giorni dalla notifica, non sia stato emanato dal consorzio o dall’amministrazione competente il provvedimento definitivo di repressione dell’abuso o di remissione in pristino.
4) Salvo che la repressione dell’intervento abusivo spetti ad altra amministrazione, il presidente del consorzio, su conforme parere del consiglio direttivo, emette ordinanza di remissione in pristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore.
Ove la remissione in pristino non sia possibile, il presidente ordina al contravventore la esecuzione del recupero ambientale.
5) Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in pristino o al recupero ambientale, il presidente del consorzio, previo parere del consiglio direttivo, può ordinare l’esecuzione d’ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.
III) Sanzioni amministrative
1) Alla violazione dei divieti o delle prescrizioni contenuti nelle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti d’uso, si applicano le sanzioni previste dal titolo III della L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
2) La sanzione è irrogata dal presidente del consorzio, sentito il consiglio direttivo. Al consorzio sono devoluti i relativi proventi.
Art. 11. – Poteri di deroga.
1) Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di rilevante interesse pubblico, che non possano essere diversamente localizzate.
2) La deroga è assentita con deliberazione dell’assemblea consortile ed è autorizzata dalla giunta regionale.
La deliberazione assembleare stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché l’indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.
3) Qualora l’opera sia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, il comune è tenuto previamente a recepire la deroga con deliberazione consiliare.
4) Ai fini dell’istruttoria diretta all’assunzione della deliberazione dell’assemblea consortile, di cui al precedente secondo comma, il soggetto proponente le opere di cui al presente articolo, deve presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell’intervento;
b) descrizione dell’ambiente interessato dall’intervento;
c) identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare gli effetti negativi conseguenti l’intervento.
Art. 12. – Norme transitorie sulla gestione del patrimonio forestale.
Fino all’entrata in vigore dei piani delle riserve e/o del piano di settore tutela e miglioramento dei boschi, rimboschimento vegetazione spontanea, conservazione del suolo e riordinamento dell’utilizzazione dei pascoli e del piano di settore agricolo di cui all’art. 3, paragrafo I, punto 2), lett. i), su tutto il territorio del parco si applicano le seguenti norme:
1) Tutti gli interventi devono essere volti a garantire la rinnovazione, naturale o artificiale, delle specie autoctone nell’intento di favorire la vegetazione climax.
2) Nel rilasciare le autorizzazioni al taglio dei boschi ai sensi della L.R. n. 9/77, accanto alle esigenze produttive devono essere considerati i criteri naturalistici di gestione del patrimonio boschivo, in particolare:
a) deve essere favorito l’abbattimento di piante morte, deperite o danneggiate dal fuoco;
b) deve essere favorita la progressiva sostituzione dei boschi di conifere o a quercia rossa con latifoglie indigene;
c) il taglio delle querce può essere autorizzato solo per motivi di comprovata necessità;
d) si dovrà limitare il taglio intenso concentrato su piccole parcelle, favorendo, invece, interventi meno pesanti su superfici più estese;
e) i tagli dovranno essere volti a creare la massima varietà di specie nel bosco, rispettando anche lo strato arbustivo;
f) nei boschi di robinia la matricinatura deve essere di almeno 250 piante per ettaro;
g) nei boschi cedui il turno minimo è fissato a 10 anni per la robinia, a 15 anni per il castagno e a 20 anni per il faggio e le querce autoctone; inoltre deve essere rilasciato su ogni ceppaia almeno un pollone scelto tra i migliori;
h) nelle operazioni di pulizia e di taglio dei boschi dovranno essere salvaguardate le rinnovazioni spontanee delle specie indigene;
i) ad esclusione delle aree a giardino adiacenti le residenze e gli edifici, ogni nuovo impianto di alberi deve essere preventivamente autorizzato dal consorzio.
Art. 13. – Azzonamento e ambiti di intervento.
Il territorio del parco, rappresentato graficamente in scala 1:10.000 nella planimetria di piano è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della valle del Faè (articolo 14);
b) zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta (articolo 15);
c) zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del roccolo di Costa Perla (articolo 16);
d) zona di tutela silvo-pastorale (articolo 17);
e) zona agricola (articolo 18);
f) zona parco naturale archeologico dei prati di Barra (articolo 19);
g) zona di interesse storico-ambientale (articolo 20);
h) zona di recupero ambientale (articolo 21).
Art. 14. – Riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faè
I) Finalità
La riserva naturale della valle del Faè ha le seguenti finalità:
1) Promuovere attività silvicolturali e metodi di governo dei boschi finalizzati alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climax.
2) Favorire gli interventi atti ad accelerare l’evoluzione del bosco verso forme che per composizione e struttura garantiscano una maggiore complessità e stabilità ambientali.
II) Piano delle riserve
1) Il piano della riserva naturale è adottato dall’ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente PTC.
2) Il piano della riserva dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull’analisi delle componenti dell’ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive.
3) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui all’art. 14 della L.R. 86/83 e dovrà in particolare:
a) individuare le differenti tipologie vegetazionali e forestali presenti all’interno della riserva naturale e indicare le forme di governo e gli interventi più idonei al raggiungimento delle finalità istitutive;
b) individuare le teleferiche, le strade forestali ed i sentieri esistenti al fine di formulare un progetto che ottimizzi la pratica dell’esbosco;
c) individuare gli accessi ed i percorsi interni alla riserva e regolamentarne la fruizione.
III) Limiti delle attività antropiche
Nell’area di riserva naturale è vietato:
a) realizzare nuovi edifici; per i ruderi esistenti sono ammessi soltanto interventi di demolizione;
b) realizzare insediamenti produttivi;
c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di quelle esistenti, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano e direttamente eseguite dall’ente gestore o dallo stesso espressamente autorizzate, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
e) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
g) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
h) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni, previo parere dell’ente gestore del parco;
i) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati, nonché l’esercizio dell’attività venatoria laddove consentito;
l) introdurre cani se non al guinzaglio;
m) introdurre specie animali o vegetali estranee;
n) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
o) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive;
p) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata, fatto salvo l’ammasso temporaneo di materiali quali ramaglie, legname ecc., connessi con la normale pratica silvicolturale;
q) allestire attendamenti o campeggi, fatto salvo l’allestimento di campi di lavoro autorizzati dall’ente gestore;
r) transitare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività forestale;
s) esercitare il pascolo e il transito con ovini, bovini, suini ed equini;
t) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
Art. 15. – Riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta
I) Finalità
La riserva della vetta ha le seguenti finalità:
1) tutelare e conservare le peculiarità floristiche dell’area con particolare riguardo alla flora insubrica, alle specie endemiche e alla vegetazione delle rupi calcaree;
2) sperimentare metodi di incremento e di reimmissione delle specie floristiche di rilievo naturalistico.
II) Pianificazione
1) Il piano della riserva naturale è adottato dall’ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente PTC.
2) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull’analisi delle componenti dell’ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive.
3) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui all’art. 14 della L.R. 86/83 e dovrà in particolare:
a) stabilire le modalità di gestione dell’ambiente finalizzate alla conservazione della vegetazione erbacea ed arbustiva attualmente presente;
b) stabilire le metodologie per l’incremento e la reimmissione della flora peculiare della riserva, nonché per la raccolta e la conservazione dei semi delle stesse;
c) regolamentare il pascolo in funzione del raggiungimento delle finalità istitutive;
d) individuare gli accessi ed i percorsi interni alla riserva e regolamentarne la fruizione.
III) Limiti alle attività antropiche
Nell’area di riserva naturale è vietato:
a) realizzare edifici;
b) realizzare insediamenti produttivi;
c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
d) aprire nuovi sentieri o realizzare strade;
e) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo;
f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
g) raccogliere, danneggiare o asportare la flora spontanea, ad eccezione della raccolta a fini scientifici, direttamente eseguita dall’ente gestore o dallo stesso autorizzata;
h) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale, da realizzarsi previo parere dell’ente gestore del parco;
i) effettuare tagli di piante arboree isolate, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. n. 9/77;
l) introdurre specie animali o vegetali estranee;
m) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
n) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
o) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata, fatto salvo l’ammasso temporaneo di materiali quali: ramaglie, legname, fieno ecc., connessi con l’esecuzione degli interventi previsti dal piano;
p) allestire attendamenti o campeggi;
q) transitare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio;
r) esercitare il pascolo, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato; nelle more dell’approvazione del piano della riserva, al fine di tutelare la varietà floristica e vegetazionale presente, l’ente gestore può individuare aree in cui autorizzare il pascolo di ovini;
s) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti dall’ente gestore o dallo stesso autorizzati, le attività previste dal piano della riserva e l’attività venatoria dove consentita. L’ente gestore può assumere specifici provvedimenti atti a garantire la particolare tutela delle zone di nidificazione di rapaci, anche precludendovi temporaneamente l’accesso;
t) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
Art. 16. – Riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del roccolo di Costa Perla
I) Finalità
La riserva naturale del roccolo di Costa Perla è classificata parziale di interesse faunistico-forestale ed ha le seguenti finalità:
1) promuovere la riconversione funzionale del roccolo al fine di consentire lo svolgimento di attività scientifiche e didattiche relative alla fauna.
2) conservare e provvedere alla manutenzione della peculiare vegetazione d’impianto del roccolo.
3) promuovere attività silvicolturali e metodi di governo dei boschi finalizzati alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climax.
II) Piani delle riserve
1) Il piano della riserva naturale è adottato dall’ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente PTC.
2) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull’analisi delle componenti dell’ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive.
3) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui all’articolo 14 della L.R. 86/83 e dovrà in particolare:
a) stabilire le modalità di utilizzo delle strutture edilizie esistenti, destinate esclusivamente alla realizzazione, da parte dell’ente gestore, di un centro faunistico che comprenda un osservatorio ornitologico sperimentale e un centro didattico;
b) stabilire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuarsi sulla vegetazione tipica del roccolo al fine di conservarne le caratteristiche;
c) indicare la forma di governo del bosco, e gli interventi più idonei al raggiungimento delle finalità istitutive;
d) stabilire le modalità di fruizione della riserva.
III) Limiti alle attività antropiche
Nell’area di riserva naturale è vietato:
a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati alla riconversione funzionale del roccolo, da eseguirsi nel rispetto dei limiti di incremento volumetrico o di superficie di cui al progetto già approvato dal consorzio, secondo le finalità della riserva e per le destinazioni di cui al precedente paragrafo II, punto 3), fatta salva l’acquisizione dei provvedimenti abilitativi per la realizzazione dell’intervento di riconversione funzionale del roccolo previsti dalla vigente legislazione;
b) realizzare insediamenti produttivi;
c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità istitutive;
d) aprire nuove strade e sentieri, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano della riserva;
e) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo;
f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva;
g) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
i) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, fatte salve le recinzioni funzionali al centro faunistico previste dal piano della riserva;
l) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
m) esercitare l’attività venatoria;
n) introdurre cani se non al guinzaglio;
o) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatte salve le operazioni di manutenzione del roccolo;
p) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
q) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
r) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata, fatto salvo l’ammasso temporaneo di materiali quali: ramaglie, legname ecc., connessi con la normale pratica silvicolturale;
s) allestire attendamenti o campeggi;
t) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività forestale;
u) esercitare il pascolo;
v) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
Art. 17. – Zona di tutela silvo-pastorale
I) Destinazione funzionale
In questa zona gli interventi e le attività devono essere finalizzati al mantenimento di un equilibrio tra le zone a bosco e le zone a pascolo, nonché relativamente alle modalità di governo del bosco, alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climax.
Nella presente zona è consentito lo svolgimento dell’attività agricola ove già in atto nonché di quella agrituristica.
II) Divieti particolari
In questa zona è assolutamente vietato:
a) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
b) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle presenti norme e dal piano di settore tutela e miglioramento dei boschi, rimboschimenti, vegetazione spontanea, conservazione del suolo e riordinamento e utilizzazione dei pascoli;
c) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9;
d) costruire nuove recinzioni ad esclusione dei seguenti casi:
– siepi e cortine vegetali realizzate con specie tipiche della zona;
– recinzioni in legno che non impediscano la circolazione della fauna e che non ostacolino la visuale;
– recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale. Gli interventi di cui sopra devono essere sottoposti al parere dell’ente gestore; sono inoltre ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni esitenti.
e) Disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, previamente autorizzati dall’ente gestore, l’attività venatoria, dove consentita.
f) Transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati dagli operatori del settore agro-silvo-pastorale.
g) Aprire nuove strade, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano di settore di cui all’art. 3, paragrafo I, punto 2), lett. a) del presente PTC, che potranno essere realizzate previo parere del consorzio del parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.
III) Prescrizioni di natura edilizia
1) Nella presente zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione;
e) demolizione;
f) nuova costruzione nei limiti di cui all’art. 22 della L.R. 7 giugno 1980 n. 93;
2) il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui alla precedente lettera f) è disciplinato dall’art. 3 della L.R. 7 giugno 1980 n. 93;
3) I rustici esistenti, individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato n. 10 (“zonizzazione”), anche se diroccati possono essere ripristinati, previo parere del consorzio del parco, alle seguenti condizioni:
a) che vengano utilizzati per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione funzionale della presente zona anche se con finalità didattico-ricreative;
b) che vengano ripristinati in modo tale da valorizzare la forma, i particolari costruttivi e le caratteristiche architettoniche originarie;
c) nel caso in cui, per lo svolgimento delle fruizioni ammesse, risulti motivatamente indispensabile apportare delle modifiche alla forma ed alle dimensioni originarie, tale modificazione non dovrà comportare un ampliamento superiore al 20% nella superficie lorda esistente, od un’altezza interna netta non superiore a quella necessaria per garantire l’abitabilità;
d) tali modifiche dovranno essere apportate utilizzando le medesime tecniche costruttive ed i medesimi materiali rilevabili nelle costruzioni originarie; il risultato finale dell’intervento dovrà apparire come un’organica unità architettonica.
Art. 18. – Zona agricola
I) Destinazione funzionale
In questa zona gli interventi e le attività dovranno essere finalizzati alla tutela del territorio e dell’ambiente rurale attraverso l’esercizio delle attività agricole avendo cura di conservare la peculiare sistemazione a terrazzi del suolo e la relativa vocazione agricola. Nella presente zona è ammesso l’esercizio dell’attività agrituristica.
II) Divieti particolari
a) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
b) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;
c) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per gli operatori agricoli;
d) costruire nuove recinzioni ad esclusione dei seguenti casi: – siepi e cortine realizzate con specie tipiche della zona;
– recinzioni in legno che non ostacolino la visuale;
– recinzioni metalliche trasparenti senza basamento murario affiorante dal terreno da porre attorno alle attrezzature, alle aziende agricole e agli allevamenti zootecnici;
e) aprire nuove strade, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dai piani di settore di cui all’art. 3, paragrafo I, punto n. 2), lett. a) ed i) del presente PTC, che potranno essere realizzate previo parere del consorzio del parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione. È altresì vietato il cambiamento di destinazione d’uso delle strade esistenti, mentre l’asfaltatura, ovvero l’ampliamento delle stesse, sono soggetti al parere del consorzio del parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.
III) Incentivi
Il parco promuove, anche attraverso forme di incentivazione:
a) la coltivazione di specie non infestanti che possono caratterizzare l’ambiente ed il paesaggio, che non necessitano di massicci interventi con fitofarmaci e adatte alle condizioni pedoclimatiche del luogo;
b) la conservazione e l’incremento di barriere verdi lungo le fasce perimentrali.
IV) Prescrizioni di natura edilizia
1) Nella presente zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione;
e) ampliamento nel limite massimo di 15 mq netti.
2) Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni tranne che per strutture destinate a ricovero degli attrezzi agricoli, da eseguirsi entro il limite massimo di mq 24 e con altezza massima di m 2,40, purché il richiedente la concessione edilizia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. 93/80, o che eserciti un’attività agricola a tempo parziale, disponga, all’interno del territorio del parco, di un lotto di terreno non inferiore a mq 5.000.
Al fine del computo del suddetto lotto minimo di terreno è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti la azienda agricola, compresi quelli esistenti nel territorio di comuni contermini.
In tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” debitamente trascritto presso i registri immobiliari modificabile in relazione alla variazione della normativa di piano.
Il consorzio del parco esprime un parere preventivo alla realizzazione di dette strutture destinate al ricovero di attrezzi agricoli, dettando, se del caso, prescrizioni per quanto riguarda la loro ubicazione, ai fini di un miglior inserimento nell’ambiente circostante, nonché la scelta di materiali costruttivi.
Art. 19. – Parco naturale archeologico dei Prati di Barra
I) Destinazione funzionale
In questa zona, destinata al mantenimento e al potenziamento delle caratteristiche naturali, culturali e storico-archeologiche, gli interventi e le attività dovranno avere le seguenti finalità:
a) tutela, restauro e conservazione delle presenze archeologiche ad opera delle competenti autorità statali;
b) tutela e riqualificazione delle peculiarità vegetazionali e floristiche dell’area, con particolare riguardo alla flora insubrica, alle specie endemiche e alla vegetazione delle rupi calcaree;
c) sperimentazione ed attuazione di ricostruzioni paleoecologiche, che documentino in particolare le modificazioni indotte nell’ambiente naturale dalla presenza dell’uomo.
II) Divieti particolari
a) realizzare edifici ad eccezione di eventuali ricostruzioni scientifiche connesse ai ritrovamenti archeologici, direttamente eseguite dall’ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
b) realizzare insediamenti produttivi;
c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e direttamente eseguito dall’ente gestore e da soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
d) realizzare strade, fatta eccezione per eventuali piste di servizio direttamente eseguite dall’ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati;
e) raccogliere, danneggiare e asportare la flora spontanea, ad eccezione delle raccolte di materiale a fine scientifico direttamente eseguite dall’ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
f) costruire nuove recinzioni con modalità esecutive diverse dalle seguenti:
– siepi e cortine realizzate con specie tipiche della zona ovvero da specie la cui presenza in quest’area può essere dedotta dalle testimonianze archeobiologiche;
– muretti a secco identici, per tipologia e struttura, a quelli attualmente presenti nell’area;
– recinzioni in legno che non ostacolino la visuale;
– recinzioni metalliche trasparenti (con basamento murario non affiorante dal terreno) da porre a protezione dei resti archeologici;
– recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale;
g) effettuare tagli di alberi isolati, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. n. 9/77;
h) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatto salvo quanto necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e direttamente eseguite dall’ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati;
i) impiantare colture aboree a rapido accrescimento;
l) transitare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio;
m) nelle aree indicate da apposita tabellazione, è vietato transitare, a piedi o a cavallo, al di fuori dei percorsi indicati, fatte salve esigenze di servizio o connesse alle attività silvicolturali;
n) distruggere, imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le testimonianze archeologiche e le ricostruzioni ambientali, nonché asportare i reperti archeologici ivi presenti, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall’ente gestore o dallo stesso autorizzato;
o) il transito e il pascolo di suini e il transito e il pascolo di ovini, bovini ed equini è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ente gestore.
III) Attività consentite
a) ricerca scientifica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: archeobiologia, archeologia forestale, pedologia;
b) attività didattica;
c) escursionismo e ricreazione;
d) silvicoltura;
e) colture agricole tradizionali;
f) transito motorizzato solo per i mezzi di servizio;
g) esecuzione di scavi archeologici previa autorizzazione da parte degli enti competenti;
h) pulizia, consolidamento, restauro e ricostruzione delle testimonianze archeologiche; i) esecuzione di ricostruzioni paleoecologiche.
Art. 20. – Zona di interesse storico-ambientale
I) Destinazione funzionale
Sono compresi in questa zona gli edifici, le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze individuati con apposito simbolo proprio nella tavola di “zonizzazione” del PTC, ritenuti di particolare interesse architettonico, storico e ambientale, rispetto al territorio consortile circostante e all’intero parco.
Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l’accessibilità pubblica.
II) Interventi consentiti e modalità di attuazione
a) in questa zona il piano è obbligatoriamente attuato mediante piano di settore di cui all’art. 3, paragr. I, punto n. 2, lett. e), esteso a tutti gli immobili compresi nella zona, o a parte di essi, in conformità alle norme di cui al paragrafo successivo.
Il piano di settore individua le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazioni esclusivamente private, il parziale accesso controllato da parte del pubblico per la visita dagli spazi interni ed esterni di maggior pregio.
Il piano di settore stabilisce, altresì, gli interventi ammessi e le modalità di attuazione.
Nel caso di utilizzazioni in tutto o in parte private, qualsiasi intervento previsto dal piano di settore sarà subordinato a intervento convenzionato.
b) In assenza del piano di settore, di cui al comma precedente, è possibile, previo parere del consorzio del parco, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e adeguamento statico e tecnologico.
Sono comunque consentiti, anche prima dell’adozione del piano di settore, gli interventi convenzionati con il consorzio che assicurino l’accessibilità o l’utilizzazione pubblica dei complessi tutelati, nonché gli interventi esecutivi di iniziativa del consorzio, per finalità di tutela.
c) Per gli immobili e i complessi tutelati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono fatte salve le competenze degli organi dello Stato in base alla vigente legislazione.
III) Norme di tutele e prescrizioni
Ogni intervento ammesso deve essere effettuato nel massimo rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.
È vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di demolizione con ricostruzione. Non sono ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici salvo quelli necessari per il recupero dei sottotetti e locali interrati. Relativamente all’eremo è ammessa, previo parere del consorzio demolizione senza ricostruzione.
Art. 21. – Zona di recupero ambientale
I) Zona di recupero ambientale
Sono individuati con apposito simbolo grafico gli ambiti territoriali in condizioni di grave degrado ambientale e morfologico, per la presenza di cave attive o dismesse, per le quali si impone un recupero adeguato a restituire i valori ambientali paesistici.
L’individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire che il necessario recupero avvenga in modo da realizzare un effettivo ripristino della continuità e dell’integrità del sistema ambientale del parco.
II) Modalità di intervento
Il recupero delle aree degradate dovrà avvenire in conformità alle previsioni e prescrizioni dell’apposito piano di settore di cui al precedente art. 3, paragr. I, punto 2), lett. d) che dovrà fornire indicazioni relative alle attività e fruizioni ivi consentite, nonché agli interventi prescritti e ammessi, conseguenti al riassetto morfologico e connessi alle fruizioni previste.
Gli interventi di recupero debbono comunque essere volti a realizzare spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione.
L’asportazione di materiali e di sostanze minerali volta a recuperare ambiti di cave dismesse potrà essere consentita unicamente secondo le procedure di cui al quinto, sesto e settimo comma dell’art. 46 della L.R. 18/82 e solo in caso di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative.
III) Prescrizioni di natura edilizia
Le attrezzature, al coperto, necessarie per l’attuazione degli interventi corrispondenti alle fruzioni ammesse, non possono avere una consistenza superiore a quella corrispondente alla copertura di 1/2 della parte pianeggiante esistente nel fondo della cava, e con uno sviluppo in altezza non superiore a 1/3 del fronte attuale di cava.
IV) Prescrizioni particolari per la zona cava Valleoscura
È identificata con apposito simbolo grafico la zona di cava Valleoscura, per la quale l’attività estrattiva in atto è subordinata, in conformità con il vigente piano cave comprensoriale, alle seguenti particolari prescrizioni:
a) cessazione dell’attività dalla quota sommitale fino alla quota 436 m s.L.m. e recupero delle aree relative per le finalità del parco entro i termini previsti dal piano cave del comprensorio lecchese, secondo le indicazioni e prescrizioni del parco stesso;
b) progressiva cessazione delle attività alle quote sottostanti sulla base delle indicazioni del progetto di sistemazione predisposto dalla ditta d’intesa con il comune ed il consorzio del parco e sulla base delle indicazioni precisate in apposita convenzione fra comune, parco ed azienda, sulla base del progetto approvato dal consorzio del parco con atto deliberativo di c.d. n. 152 del 18 ottobre 1990;
c) in ogni caso l’attività deve continuare su un gradone con contemporaneo recupero o restituzione all’uso pubblico del gradone superiore. Eventuali modifiche al progetto di cui alla lettera b), dovranno essere approvate dal consorzio del parco e dal comune.
Art. 22. – Ambito di tutela archeologica.
Oltre alle disposizioni proprie delle singole zone attraversate dall’ambito di tutela, individuato con apposito simbolo grafico, nell’ambito stesso valgono le seguenti disposizioni:
a) è vietato distruggere, imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le testimonianze archeologiche e le ricostruzioni ambientali, nonché asportare i reperti archeologici ivi presenti, tranne per quanto direttamente eseguito dall’ente gestore o dai soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
b) è consentita la ricerca archeologica, compresa l’esecuzione di sondaggi e di scavi localizzati previa autorizzazione del consorzio, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
c) sono consentiti la pulizia e il consolidamento delle testimonianze archeologiche presenti e la posa di segnaletica anche ad uso didattico, previa autorizzazione del consorzio, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
d) in questo ambito territoriale l’ente gestore promuove in particolare la ricerca archeologica, archeobiologica, di archeologia forestale e pedologica, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.
Sono comunque fatte salve, per gli interventi di cui ai commi precedenti, le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.
Art. 23. – Nuclei abitati numerati.
Gli edifici ricompresi nei nuclei abitati perimetrati nella planimetria del PTC e contraddistinti con numeri progressivi, specificati in apposito elenco, sono soggetti alle seguenti disposizioni:
I) Destinazioni funzionali ammesse:
– residenza;
– attività e manifestazioni culturali, ricreative e didattiche.
II) Interventi consentiti e modalità di attuazione:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione;
e) ampliamento nel limite massimo di 15 mq netti;
f) demolizione senza ricostruzione, previo parere del consorzio del parco.
III) Norme di tutela e prescrizioni:
a) Ogni intervento ammesso deve essere effettuato nel massimo rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.
b) È vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione; è ammessa esclusivamente la realizzazione, previo parere del consorzio del parco, di un’autorimessa per ogni unità abitativa esistente, purché architettonicamente ed ambientalmente integrate con l’esistente.
Art. 24. – Monumenti naturali.
1) Sul territorio del parco sono individuati i fenomeni di particolare interesse geologico, riportati nella carta “zonizzazione” con apposito simbolo grafico, nonché gli alberi monumentali, identificati nell’allegata tavola n. 12 sottoposti a specifica tutela come monumenti naturali ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
2) È vietata qualunque alterazione dei suddetti monumenti naturali e dell’area su cui gli stessi insistono.
3) In particolare, è vietato tagliare, distruggere, imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gli alberi individuati come monumenti naturali, fatti salvi interventi di potatura, dendrochirurgia o simili, necessari alla cura degli alberi stessi.
Art. 25. – Locali di ristoro esistenti.
1) Sono individuati con apposito simbolo grafico gli edifici esistenti, destinati ad attività ricettiva e/o di ristorazione, ubicati in tutto il territorio del parco.
2) Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) ristrutturazione;
d) ampliamento nel limite massimo del 30% del volume e/o della superficie coperta esistente;
e) demolizione senza ricostruzione.
3) In tali edifici è sempre ammessa la residenza dei gestori dell’attività ricettiva e/o di ristorazione, mentre non è ammessa la modificazione dell’attuale destinazione d’uso.
Art. 26. – Comunità terapeutiche.
1) È individuato con apposito simbolo grafico l’edificio in cui ha sede la comunità terapeutica di San Materno, destinata al recupero di tossicodipendenti, handicappati e disadattati mediante lo svolgimento di attività varie di natura agricola, orticola ed altre necessarie per finalità terapuetiche.
2) Su tali edifici sono ammessi previo progetto esecutivo sottoposto a parere del consorzio i seguenti interventi edilizi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione;
e) ampliamento nel limite massimo del 50% del volume e/o della superficie coperta esistente.
3) Non è ammessa la modifica dell’attuale destinazione d’uso del predetto edificio.
ALLEGATO A
CRITERI SPECIFICI DI TUTELA INERENTI LE SINGOLE ZONE RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PAESISTICO-CULTURALI
(Riferimento art. 5, comma 2º, delle NTA)
a) Zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faè (art. 14 NTA)
Il contenuto paesistico-culturale è strettamente connesso, in questo caso, al contenuto fisico-ambientale, in quanto si basa sulle prerogative dei boschi di pregio che si trovano su questa pendice del monte. La tutela del contenuto paesistico-culturale si identifica quindi esattamente, in questo caso, con la tutela del contenuto fisico-ambientale. La fruizione è anch’essa direttamente conseguente alle prerogative boschive di questo ambito: possono essere mantenuti i sentieri esistenti, non possono essere previste aree attrezzate a pic nic, possono essere posti in opera cartelli contenenti indicazioni didattiche. I sentieri debbono essere mantenuti in stato di facile percorribilità, liberi da rami, e con adeguato assetto del piano di camminamento. Possono essere attrezzati punti di sosta panoramica.
b) Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della vetta (art. 15 NTA)
Il contenuto paesistico-culturale in questo caso è costituito prevalentemente dall’espressività formale delle conformazioni rocciose che affiorano alla superficie, e del profilo delle pendici.
La tutela di tali componenti è quindi costituita dal mantenimento dell’integrità del profilo naturale delle pendici e delle relazioni visuali che intercorrono tra gli affioramenti rocciosi e le parti prative e boschive immediatamente circostanti.
Non possono quindi essere effettuati interventi modificatori in grado di alterare tali equilibri: gli eventuali interventi strettamente necessari per il risanamento boschivo o il riassetto idrogeologico, devono essere progettati ed eseguiti tenendo adeguatamente conto dei valori estetico visuali da tutelare.
c) Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del roccolo di Costa Perla (art. 16 NTA)
Il contenuto paesistico-culturale, in questo caso, è prevalentemente costituito dalla conformazione particolare del roccolo per l’uccellagione, dal rapporto tra quest’ultimo ed il bosco immediatamente circostante ed infine dalla presenza delle eccezionali vedute panoramiche che si aprono verso Sud.
La tutela di questo contenuto consiste nella non modificabilità degli elementi che lo compongono, quali la conformazione dei percorsi pedonali, della radura, della piantumazione, ecc.
La fruizione di tale contenuto deve avvenire unicamente tramite percorsi panoramici pedonali, relative zone di sosta attrezzata, e segnaletica didattica.
Parte delle strutture edilizie esistenti possono essere adibite a funzioni compatibili, di tipo culturale o di ristoro.
d) Zona di tutela silvo-pastorale (art. 17 NTA)
Data l’estensione di questo ambito (la cui omogeneità dipende prevalentemente dal suo contenuto fisico ambientale), il contenuto paesistico-culturale si differenzia da parte a parte. Lungo le pendici del monte rivolte verso Nord e verso Est, il contenuto paesistico-culturale è costituito sia dagli elementi di caratterizzazione interna del territorio, quali le relazioni visuali che intercorrono fra gli affioramenti rocciosi e le parti boscate e prative, nonché la caratterizzazione visuale delle stratificazioni geologiche affioranti, sia dalle vedute panoramiche verso il territorio circostante ed in particolare verso il massiccio del Resegone e la valle dell’Adda.
Lungo le pendici del monte rivolte verso Sud, il contenuto paesistico-culturale è invece prevalentemente costituito dalle vedute panoramiche che si aprono verso la pianura sottostante, i laghi Briantei, la catena del Monte Rosa sullo sfondo.
La tutela e la fruizione degli elementi di caratterizzazione interna del monte presenti lungo le pendici volte a Nord e ad Est dipendono in larga misura dalla non alterazione morfologica dei luoghi e da una particolare attenzione da porre nella progettazione di eventuali interventi di riassetto idrogeologico.
La tutela e la fruzione delle vedute panoramiche si esplica attraverso un’adeguata normativa che impedisce la creazione di impedimenti alla vista lungo i percorsi ed i punti panoramici.
e) Zona agricola (art. 18 NTA)
Tre sono le parti del territorio del parco che compongono questo ambito: la parte sita in prossimità della chiesa di S. Michele, la parte sita a Nord Ovest dell’abitato di Galbiate, la parte sita alle spalle dell’abitato di Sala al Barro.
Nella parte sita in località S. Michele, il contenuto paesistico-culturale è costituito dai resti dell’omonima chiesa, delle vedute panoramiche in direzione Nord (verso il monte Resegone, la città di Lecco e la valle dell’Adda) nonché dalla vista degli affioramenti rocciosi presenti sulle pendici del monte ed i depositi franosi noti col nome di “lacrimoni”.
La tutela di questi elementi è quindi differenziata: i resti della chiesa fanno parte della “zona di interesse storico-ambientale” alla quale si rimanda, le vedute panoramiche debbono essere tutelate individuando adeguati percorsi e punti panoramici ed evitando che eventuali interventi modificatori connessi alle attività agricole ammesse ne impediscano la fruizione; le vedute verso la parte alta delle pendici del monte non possono essere tutelate che attraverso la normativa dell’attiguo ambito omogeneo d’interesse silvo-pastorale.
La fruizione paesistico-culturale può anche comprendere delle forme di tipo ricreativo, quali aree attrezzate a pic nic, da dislocare all’esterno delle aree boscate e ad un’adeguata distanza dalla chiesa di S. Michele.
Nella parte sita a Nord dell’abitato di Galbiate, il contenuto paesistico-culturale è sostanzialmente costituito dalle vedute panoramiche verso la valle dell’Adda: la tutela e la fruizione di tali vedute si esplicano attraverso un’adeguata normativa che eviti la realizzazione degli interventi agricoli ammessi, in posizione ed in dimensioni tali da costituire ostacolo alle vedute, lungo i principali percorsi panoramici che attraversano questo ambito.
Nella parte sita alle spalle dell’abitato di Sala al Barro, il contenuto paesistico-culturale è costituito prevalentemente da tre distinti elementi, il complesso storico di Camporeso, la cava “Del Buffa” ora disattivata, le vedute panoramiche verso Sud.
Il primo elemento fa parte della “zona di interesse storico-ambientale” alla quale si rimanda; il secondo elemento fa parte della “zona di recupero ambientale” alla quale si rimanda; il terzo elemento è da tutelare e fruire mediante il consolidamento, il mantenimento, e l’eventuale estensione dei percorsi pedonali a sentiero oggi esistenti nonché la predisposizione di un’adeguata normativa che eviti che la realizzazione degli interventi agricoli ammessi in posizione e con dimensioni tali da limitare la libera fruzione delle vedute panoramiche dai sentieri e dai percorsi esistenti.
Possono essere posti in opera cartelli contenenti indicazioni didattiche. I sentieri debbono essere mantenuti in stato di facile percorribilità, e con adeguato assetto del piano di camminamento. Possono essere attrezzati punti di sosta panoramica.
f) Zona parco naturale archeologico dei prati di Barra (art. 19 NTA)
Questo ambito è prioritariamente caratterizzato dalla presenza di reperti archeologici di eccezionale interesse storico-scientifico.
La presenza di tali reperti determina la netta prevalenza del contenuto paesistico-culturale rispetto al contenuto fisico-ambientale.
La tutela delle risorse archeologiche, le opere di ulteriore sviluppo degli scavi, le opere connesse alla loro protezione e corretta fruizione, costituiscono quindi gli interventi prioritari e prevalenti ammessi in questo ambito.
Il piano di settore dovrà in particolare:
– risultare intieramente coerente rispetto alle indicazioni contenute nella ricerca svolta dal prof. Gianpietro Brogiolo, riportate nella prima parte di questo studio, ed in particolare rispetto a quanto contenuto nel capitolo dal titolo “Musealizzazione dei resti archeologici” e nel capitolo “Valorizzazione a scopo didattico”;
– formulare le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di restauro archeologico ed in particolare per quanto concerne gli elementi protettivi dei reperti: tali prescrizioni dovranno ammettere la possibilità di realizzare delle strutture protettive che, con materiali prevalentemente trasparenti e comunque non falsamente ripetitivi delle strutture originarie, permettano congiuntamente di proteggere i reperti e di tracciare la conformazione originaria degli spazi.
Sono vietate le forme di fruizione (quali aree di sosta attrezzata: area a pic nic, ecc.) incompatibili con i criteri di tutela e di restauro archeologico più sopra richiamati.
Gli interventi dovranno essere progettati con la consulenza di esperti di settore.
g) Zona di interesse storico-ambientale (art. 20 NTA)
All’interno di questa zona omogenea sono stati inclusi ambiti territoriali che presentano dal punto di vista paesistico-ambientale delle prerogative differenziate che necessitano una trattazione distinta.
Uno degli ambiti inclusi in questa zona è il nucleo storico di Camporeso, che presenta rilevanti valori storici ed urbanistico-architettonici.
La tutela di tale contenuto si esplica attraverso una normativa di tipo urbanistico-edilizio che regoli le modalità di progettazione e realizzazione delle trasformazioni compatibili, perché si svolgano in modo da conservare nel tempo, non alterare ma porre in valore tali testimonianze del passato.
Tale normativa dovrà quindi prevedere la elaborazione di un piano urbanistico-architettonico d’insieme secondo la procedura dei piani di recupero.
Il secondo ambito territoriale distinto che è possibile individuare è rappresentato dal parco storico dell’eremo il cui contenuto paesistico-culturale è costituito prevalentemente da tre diversi elementi: la chiesa e le testimonianze storiche dell’antico convento e del precedente insediamento; il giardino che contorna il complesso dell’Eremo, con le assai pregiate essenze arboree di tigli e faggi; le vedute panoramiche.
La tutela e la fruizione di ciascuno di questi tre elementi debbono essere considerate separatamente: nel primo caso sarà necessario prevedere una normativa specificatamente edilizia che stabilisca modalità di intervento particolarmente rigorosa, di tipo prevalentemente restaurativo; nel secondo caso il contenuto paesistico-culturale tende ad identificarsi col contenuto fisico-ambientale, dovrà quindi essere posta una particolare attenzione nel predisporre la normativa affinché venga garantita la tutela delle essenze arboree di pregio presenti nel giardino; nel terzo caso la tutela e la fruizione del contenuto paesistico-culturale dovrà essere assicurata tramite un’apposita normativa che vincoli la piena fruibilità visiva dei percorsi e dei punti panoramici.
Infine è possibile individuare un terzo ambito omogeneo in località S. Michele.
Il contenuto paesistico-culturale di tale ambito è costituito dai resti dell’omonima chiesa: questi devono essere sottoposti ad una normativa che ne ammette solo il restauro conservativo.
h) Zona di recupero ambientale (art. 21 NTA)
Questa zona contiene tutte quelle parti del Monte Barro che sono state interessate da processi di escavazione e per questo motivo il contenuto paesistico-culturale è di tipo prevalentemente negativo. Nella quasi totalità dei casi, ad esclusione della cava di Valleoscura, il processo di escavazione che ha provocato delle profonde alterazioni delle prerogative morfologiche e superficiali dei luoghi è stato interrotto da tempo.
Nel caso specifico della ex Cava Mossini, tali alterazioni hanno lasciato il territorio anche in condizioni di dissesto idrogeologico.
Il contenuto paesistico-culturale non potrà quindi che essere almeno in parte ripristinato attraverso appositi piani di recupero ambientale.
Dato che, nella parte inferiore di questo ambito, in prossimità del confine del parco, vi sono delle parti pianeggianti che si prestano anche ad accogliere qualche attività, sarà necessario predisporre una particolare normativa di tipo qualitativo tale da promuovere la riqualificazione dei luoghi proprio attraverso degli appropriati interventi di trasformazione. Per quanto riguarda l’ambito della cava di Valleoscura il contenuto paesistico-culturale è solo di tipo negativo, nel senso che il processo d’escavazione, ancora in corso, ha provocato una profonda alterazione delle prerogative morfologiche e superficiali originarie, e tale alterazione ha degradato profondamente il contenuto paesistico culturale di questa parte del monte.
L’attuazione del recupero ambientale annesso alla convenzione che permette all’operatore privato di proseguire l’estrazione di calcare ancora per qualche anno, porterà unicamente ad una parziale mascheratura delle profonde ferite inferte al monte.
Dato che, nella parte inferiore di questo ambito, in prossimità del confine del parco, vi sono delle parti pianeggianti che si prestano ad accogliere qualche attività, sarà necessario predisporre una particolare normativa di tipo qualitativo tale da promuovere la riqualificazione dei luoghi proprio attraverso degli appropriati interventi di trasformazione.
ALLEGATO B
NUCLEI ABITATI NUMERATI
(Riferimento art. 23 delle NTA)
a) Elenco nuclei abitati numerati (articolo 23)
1 - Carascè
2 - Costa di Camporeso
3 - Cascina Novella
4 - Camporeso - Valle del diavolo
5 - Cà Nova
6 - Cascina Moja
7 - Località Eco
8 - Cascina Coera
9 - Palazzetto
10 - Roncaccio
11 - Casa della guardia
12 - Località Carolina
13 - Piana
14 - Ristorante Madonnina
15 - Frazione S. Michele
16 - Località Bellavista
17 - Baita ristoro Pian Sciresa
18 - Baita ristoro Alpini
Cartografie allegate omesse.