LEGGE REGIONALE
14 dicembre 1991
, N. 33
Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33
Art. 8.
Istituzione.
1. E' istituito, ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 34/78 il fondo di costituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL) quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia.
2. L’intervento finanziario del FRISL consiste nell’erogazione di contributi in capitale a rimborso, assegnati ai sensi dell’art. 28 septies della l.r. n. 34/78, da rimborsare in 20 anni senza interessi.(3)
2 bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative “Anziani”, “Anziani-Handicappati” e “Mini alloggi per anziani” concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario). Il rimborso ventennale si applica altresì, per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative “Accoglienza”, “Montagna”, “Territorio montano” ed “Edilizia scolastica, scuole materne”, nonché ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).(4)
3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r.. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.(5)
4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo.(6)
5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la Giunta regionale definisce in un’apposita scheda i seguenti elementi: (7)
NOTE:
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2005, n. 19.
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente dall'art. 7, comma 1 della l.r. 5 aprile 2004, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia