LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 10.
Assegnazione contributi.
1. Le domande di finanziamento sono presentate alla struttura organizzativa della Giunta regionale individuata nelle schede di cui all’articolo 8, comma 5.(13)
1 bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata già impegnata la relativa spesa o siano state già perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.(14)
1 ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale.(15)
2. Ove l’ammissibilità delle domande sia subordinata all’espressione del parere sulla priorità dell’intervento da parte della provincia o di altri enti pubblici, e tali pareri non siano stati presentati unitamente alla domanda, essi dovranno pervenire alla regione entro il 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse. In mancanza, la domanda verrà esaminata considerando l’intervento non prioritario.
3. Il nucleo, di cui all'art. 11, rassegna al presidente, o all'assessore al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione se delegato, entro 40 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, una relazione motivata per ciascuna iniziativa indicante distintamente i progetti ritenuti:
a) non ammissibili;
b) da finanziare prioritariamente con contributo in capitale a rimborso e con l'eventuale contributo straordinario in capitale a fondo perduto nei limiti delle disponibilità  di bilancio stabilite per ciascun esercizio finanziario, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni iniziativa dalla relativa scheda e, in caso di parità  di punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione regionale;
c) finanziabili con eventuali ulteriori disponibilità.
4. Il dirigente competente della gestione complessiva del Fondo, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ogni iniziativa all’assegnazione dei finanziamenti, per ciascun progetto, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, di cui all’articolo 7, comma 3.(16)
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio.(17)
7. Il provvedimento di cui al comma 4 ha valore di concessione dei contributi in esso previsti e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.(19)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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