LEGGE REGIONALE
14 dicembre 1991
, N. 33
Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33
Art. 12.
1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell’eventuale parte a fondo perduto, viene erogato, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui all'art. 28 septies, comma 3 della l.r. 34/78, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983 n. 70, salvo che la scheda di disciplina di ciascuna iniziativa non disponga diversamente.(24)
1 bis. L’erogazione del contributo è subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche per i contributi FRISL già assegnati.(25)
3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. La proroga è disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.(27)
4. Il direttore generale della direzione incaricata per l iniziativa, pronuncia con proprio decreto la decadenza del contributo e dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora realizzate.(28)
5. Le somme corrispondenti ai contributi revocati costituiscono economie di spesa e sono utilizzate ai sensi dell’art. 13, comma 4.
NOTE:
27. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 18, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia