LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 13.
Contabilità.
1. I finanziamenti relativi a ciascuna iniziativa regionale vengono imputati a due capitoli di spesa collegati ai sensi dell’art. 36, comma 7 quinques della l.r. 34/78 di cui il primo per l’assegnazione dei contributi in capitale a rimborso e il secondo per assegnazione straordinarie di contributi in capitale a fondo perduto ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. Ai sensi degli artt. 25 e 62 della l.r. 34/78, è autorizzata l’assunzione da parte della regione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale dei rispettivi bilanci ridetermina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
3. In deroga a quanto stabilito dall’art. 70, comma 4, della l.r. 34/78, le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa.
4. In ciascun bilancio annuale sono iscritti in apposito fondo globale somme pari all’entità dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell’anno precedente, nonché alle economie verificatesi ai sensi del comma 3 e ai sensi dell’art. 12, comma 5.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica quanto disposto dall’art. 43, comma 3, seconda parte, della l.r. 34/78.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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