LEGGE REGIONALE
14 dicembre 1991
, N. 33
Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33
Art. 14.
Agevolazioni finanziarie accessorie.
1. L'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere in parte finanziate dal FRISL può essere garantito, sia per la quota capitale, che per la quota interessi, da fidejussione regionale.
2. La garanzia fidejussoria è concessa, a richiesta dell'interessato, con la deliberazione di concessione del contributo regionale o con successivo decreto del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa, sempreché i soggetti richiedenti dimostrino la totale o parziale mancanza di altre garanzie.(29)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia