LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993 , N. 7

Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7

Art. 8.
Fondo nazionale per l’artigianato.
1. L’art. 50 “Fondo nazionale per l’artigianato” della l.r. 20 marzo 1990, n. 17“Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”(5)è così sostituito:
"Art. 50 (Fondo nazionale per l’artigianato)
1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell’art. 3 del dl n. 318/87 convertito nella l. 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l’artigianato e per la realizzazione delle relative finalità , si applicano le procedure attuative di spesa previste dagli artt. 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 27"
.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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