LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993 , N. 7

Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7

Art. 2.
Programma di sviluppo dei consorzi e società consortili tra piccole imprese.
1. In attuazione degli adempimenti richiesti dal terzo comma dell’art. 21 e dal nono comma dell’art. 27 della l. 5 ottobre 1991, n. 317, la giunta regionale predispone annualmente un programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l’innovazione costituiti dalle piccole imprese e dai soggetti indicati negli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle attività previste dagli artt. 19 e 27 della stessa legge.
2. Il programma di cui al precedente primo commaè predisposto in base alle norme di attuazione determinate dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi del quinto comma dell’art. 22 della l. 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo nonché nella deliberazione del consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/336 e successive modifiche ed integrazioni, adottate in attuazione del primo comma dell’art. 4 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33“Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane”.
3. Le procedure per la formazione e l’attuazione del programma di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alla presentazione dei progetti di intervento da parte dei soggetti interessati, alla concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi nonché alla restituzione delle somme non utilizzate al ministero dell'industria, commercio e artigianato, sono quelle indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della l. 5 ottobre 1991, n. 317. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.
4. La giunta regionale potrà concedere, ai sensi della l.r. 33/81, per la realizzazione dei singoli progetti di intervento compresi nel programma predisposto ai sensi dei commi precedenti propri contributi in conto capitale integrativi a quelli derivanti dal finanziamento determinato dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in base al riparto di cui al quarto comma dell’art. 21, della sopra citata l. 317/91, fermi restando i limiti di cumulabilità indicati nel terzo comma dell'art. 22 e nel tredicesimo comma dell’art. 27 della legge medesima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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