LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 32.
Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.
1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso. (169)
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia. Nella caccia di selezione agli ungulati poligastrici i comitati di gestione degli ATC possono stabilire un contributo integrativo negli stessi limiti previsti per i CAC. Per le attività di gestione e funzionamento dei centri di sosta e dei centri lavorazione selvaggina, nonché per le attività di recupero degli ungulati feriti attraverso la chiamata di soggetti abilitati i comitati di gestione possono stabilire, in capo al cacciatore di ungulati, un contributo integrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2 che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1.(170)
2 bis. Negli stessi limiti di cui al comma 2 gli ATC e i CAC stabiliscono i contributi di partecipazione economica che possono essere richiesti a cacciatori non iscritti all’ATC o CAC in cui accedano al prelievo selettivo degli ungulati poligastrici in qualità di ospiti.(171)
3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.
4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quote di partecipazione e/altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all’art. 31, comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
169. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
170. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia