LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 34.
1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:(191)
a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;
b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
c) determinano con decreto del dirigente competente ogni cinque anni, in base all’intervallo di valori che si ricava dall’applicazione degli indici di densità venatoria statali e di quelli regionali di cui all’articolo 28, comma 6, fatta salva la precisazione di cui al comma 1 bis, il numero minimo e il numero massimo di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, tenuto conto della media dei tesserini rilasciati nel quinquennio precedente;(192)
1 bis. Ai fini della determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia si applicano i soli indici di densità venatoria statali qualora gli indici di densità venatoria regionali comportino una maggiore pressione venatoria.(193)
1 ter. Per definire l’estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all’articolo 31, comma 2 quinquies, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.(194)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 

194. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17.. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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