LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 51.
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge 157/1992, si applica la sanzione da euro 15,00 a euro 92,00 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni. (298)
1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. (299)(300)
1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:(302)
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.
1 quinquies. In caso di abbattimento di esemplari di ungulati, di fauna tipica alpina o di lepre comune con mezzi vietati o da parte di cacciatori sprovvisti della necessaria forma di specializzazione venatoria, prescelta e assegnata con l’iscrizione all’ATC o al CAC, ferme restando le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge, nonché il risarcimento del capo ove previsto, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale). In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.(303)
1 sexies. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e bis), si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00; si applicano altresì le sanzioni accessorie del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all’articolo 1 della l.r. 17/2004, e della confisca amministrativa del visore termico. In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. (303)
2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 120,00 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall’art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l’intera stagione venatoria, o per la mancata sorveglianza dei cani in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione è raddoppiata.(304)
3. Si applica la sanzione amministrativa di euro 25,00 per la mancata consegna, al termine della stagiona venatoria, del tesserino venatorio.(305)
4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante; se l’infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno; se la violazione é commessa durante i periodi concessi ai sensi dell’art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno. (306)
5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,00 a euro 619,00 per chi volontariamente procura disturbo all’esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina; se l’attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell’art. 48, la sanzione è raddoppiata.(307)
6. Il presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.(308)
8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(309)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 

297. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 24 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 . L'articolo è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19 che ha convertito gli importi dalle lire in euro. 

299. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 

301. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. 

304. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 25, comma 1, lett. c) della l.r.10 agosto 2017, n. 22. 

306. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 7, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall'art. 4, comma 1, lett. s) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22e dall'art. 8, comma 1, lett. u) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c) della l.r. 29 novembre 2025, n. 19. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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