Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell’art. 19, IV comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all’art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"
(BURL n. 45, 1º suppl. ord. del 10 Novembre 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-11-05;34
Art. 3.
Norma finanziaria.
1. Al finanziamento degli eventuali oneri di cui al precedente art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 4.3.1.1.1670 "Spese per la promozione di studi in materia di valorizzazione ambientale".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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