LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993 , N. 34

Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell’art. 19, IV comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all’art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"

(BURL n. 45, 1º suppl. ord. del 10 Novembre 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-11-05;34

Art. 4.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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