LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994 , N. 42

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università

(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42

Art. 2.
Interventi diretti regionali.
1. Gli interventi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 sono attuati dalla giunta regionale mediante l’effettuazione di corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche anche in riferimento alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo/donna nel lavoro e la realizzazione delle connesse opere per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture adibite alla formazione, con l’obiettivo della graduale costituzione di poli formativi regionali operanti nell’area della formazione professionale superiore regionale, in raccordo con le università nonché con istituti scolastici ed imprese".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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