LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994 , N. 42

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università

(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42

Art. 3.
Convenzioni.
1. Le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1 sono attuate mediante specifiche convenzioni con le università con l’obiettivo di:
a) sviluppare e qualificare le iniziative di formazione professionale regionali, mediante l’apporto di competenze e dotazioni delle università in sede di progettazione ed attuazione, ed in particolare quelle rivolte a diplomati, universitari e laureati contemplate all’art. 2 della L.R. n. 95/80 ;
b) agevolare l’equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative formative delle università e prioritariamente dei corsi di diploma universitario maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti sul territorio regionale ed alle esigenze di adeguamento professionale in rapporto agli standards formativi universitari della Comunità Economica Europea (CEE) con particolare attenzione a tutte quelle figure professionali per le quali a livello comunitario siano richiesti titoli universitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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