LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994 , N. 42

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università

(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42

Art. 4.
Contenuti delle convenzioni.
1. Le convenzioni sono stipulate, previa deliberazione della giunta regionale, dal direttore generale competente.(1)
2. Le convenzioni stabiliscono:
a) i corsi e le altre iniziative di formazione professionale a cui le università collaborano, definendo tempi, modalità, sedi e contenuti della collaborazione;
b) i corsi universitari cui la Regione fornisce il sostegno finanziario, definendone l’entità;
c) la reciproca messa a disposizione della struttura ed attrezzatura necessaria;
d) le iniziative integrate tra regione ed università ed i rispettivi apporti;
e) i soggetti terzi che concorrono all’attuazione delle iniziative oggetto di convenzione.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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