LEGGE REGIONALE
12 dicembre 1994
, N. 42
Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università
(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42
Art. 4.
Contenuti delle convenzioni.
1. Le convenzioni sono stipulate, previa deliberazione della giunta regionale, dal direttore generale competente.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia