LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994 , N. 42

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università

(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42

Art. 5.
Programmi annuali regionali.
1. La giunta regionale, per le iniziative di cui alla lett. c) del precedente art. 1, approva, previo parere della commissione consiliare competente, un programma annuale di monitoraggio, raccolta di dati e ricerche nell’ambito di quanto disposto dagli artt. 3, 8 e 9 della L.R. n. 95/80 , avvalendosi dell’istituto regionale di ricerca (IReR)(2), degli osservatori territoriali del mercato del lavoro (OTLM), delle università e degli istituti specializzati al fine di acquisire gli elementi valutativi per la selezione e la presentazione alle università delle iniziative di cui alla presente legge e per una loro migliore localizzazione sul territorio regionale.
2. In particolare i piani concernono:
a) l’effettuazione di studi sulle dinamiche rilevanti per il piano di sviluppo delle università e del sistema formativo superiore regionale;
b) indagini sui fabbisogni di professionalità derivanti dalla dinamica tecnologia ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali;
c) analisi dei profili professionali previsti dai corsi di diploma universitario e dai corsi di formazione professionale in funzione del loro coordinamento;
d) l’elaborazione di piani di fattibilità per la realizzazione di nuove offerte formative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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