LEGGE REGIONALE
12 dicembre 1994
, N. 42
Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università
(BURL n. 50, 3º suppl. ord. del 16 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-12;42
Art. 6.
Norma finanziaria.
1. Alle spese per l’effettuazione dei corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche di cui al precedente art. 2 si provvede con i fondi annualmente stanziati nei capitoli dell’obiettivo 3.1.8. "Formazione professionale operata da centri o istituti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 e successivi.
2. Alla determinazione della spesa derivante dalle convenzioni previste dal precedente art. 3, si provvede, a decorrere dall’esercizio 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell’art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alle spese per la realizzazione delle opere di riqualificazione ed adeguamento delle strutture di cui all’art. 2 ed alla lett. c) dell’art. 4, si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate sul cap. 3.1.8.2.1045 "Spese in capitale per l’acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994.
4. Alle spese per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 5, si fa fronte mediante l’utilizzo delle somme stanziate sul cap. 3.1.8.1.1217 "Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici" e sul cap. 3.1.1.1.1223 "Spese per l’osservazione territoriale del mercato del lavoro" iscritti nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 1994 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia