LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996 , N. 19

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale

(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19

Art. 1.
Finalità.
1. La Giunta regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o in possesso di diploma universitario.
2. Lo scopo di detta borsa è di permettere tirocini pratici presso la Giunta regionale a neolaureati o diplomati universitari, motivati all’acquisizione di conoscenze e di esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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